La polizza tiene indenne l’assicurato di quanto questi
deve pagare a terzi quale civilmente responsabile. Quindi
il risarcimento del danno prodotto nell’espletamento
di tutte le attività consentite dalla legge o dai regolamenti
che disciplinano l’esercizio della professione di Avvocato
allineata al nuovo decreto giustizia del 22.09.2016
- - Adeguamento della definizione di terzi
- - Estensione alla responsabilità per danni derivanti
dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in depositi
- - Postuma 10 anni per cessazione dell’attività (premio
pari al 200% dell’ultima annualità)
- - Esclusione del diritto di recesso a seguito di sinistro
- - Non opponibilità a terzi della franchigia/scoperto
- - Adeguamento della tabella dei premi ai massimali
minimi previsti
- - Copertura per qualsiasi tipologia di danno (patrimoniale,
non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo,
futuro)
- - Garanzia anche in caso di colpa grave dell’avvocato
- - Copertura della responsabilità civile per fatto
doloso o colposo di collaboratori, praticanti, dipendenti,
sostituti processuali
- - Piena copertura della responsabilità solidale
- - Retroattività illimitata (N.B. garanzia compresa
per coloro che sono assicurati in continuità dall’inizio
dell’attività professionale, con sovra premi in mancanza)
- - Per studi professionali o società di professionisti,
massimale raddoppiato per annualità assicurativa
Le garanzie della polizza sono:
- - funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o amministratore;
- - attività di fusione e acquisizione, perito del tribunale, funzioni svolte davanti le commissioni tributarie, attività di libera docenza;
- - estensione codice privacy;
- - estensione ad interruzione e sospensione di attività;
- - estensione decreto 81/2008 (ex 626/494) –legge 231;
- - smarrimento e custodia di documenti;
- - penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti;
- - vincolo di solidarietà;
- - estensione mediazione e conciliazione;
- - estensione rct/o (conduzione dello studio).
La polizza opera in regime di "claims made" assicurando quindi le richieste di risarcimento (purché non note all’assicurato prima della sottoscrizione) avanzate durante il periodo di polizza anche se relativi ad atti illeciti verificatisi prima dell’inizio della copertura e nei limiti della retroattività indicata in polizza.
I soggetti garantiti dalla polizza sono:
- - il singolo professionista;
- - lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti,
quindi tutti i soci, i partner, e i professionisti associati, coloro che lo erano
prima della stipula della polizza e coloro che lo diventeranno in vigenza di contratto;
- - tutto lo staff e i collaboratori del professionista quindi dipendenti,
praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il contratto).
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