La polizza di responsabilità civile
professionale dell’architetto, tiene
indenne l’Assicurato da: richieste di risarcimento dei
danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi
o altre persone nello svolgimento delle attività previste
nell’ordinamento professionale per:
Attività di consulenza ecologica ed ambientale;
Mancata rispondenza dell’opera;
Incarichi di responsabile dei avori;
Coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione;
Attività di accertamento della consistenza statico funzionale;
Attività di supporto al R.U.P. (Art. 8 co 5 del DPR. 554/99);
Dia e super dia;
Attività di project management nell’ambito del settore costruzioni;
Attività di verifica degli elaborati progettuali;
Responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di
un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno;
Legge Merloni (tariffazione sul valore delle opere
o sul valore della parcella)
Estensione codice privacy;
Estensione decreto 81/2008 (EX 626 e 494);
Estensione ad interruzione e sospensione di attività;
Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate
ai propri clienti;
Opere ad alto rischio;
Certificazioni energetiche;
Estensione Rct/o (conduzione degli uffici).
La polizza opera in regime di claims made assicurando
quindi le richieste di risarcimento (purché non note
all’assicurato prima della sottoscrizione) avanzate
durante il periodo di polizza anche se relativi ad atti
illeciti verificatisi prima dell’inizio della copertura
e nei limiti della retroattività indicata in polizza.
I soggetti garantiti dalla polizza sono:
il singolo professionista;
lo studio associato;
l’associazione
professionale o società di professionisti, quindi tutti
i soci, i partner, e i professionisti associati, coloro
che lo erano prima della stipula della polizza e coloro
che lo diventeranno in vigenza di contratto, tutto lo
staff e i collaboratori del professionista. |